RIENTRI IN SERVIZIO DOPO IL 30 APRILE

Riportiamo di seguito l’art. 37 del CCNL vigente che fornisce indicazioni precise circa il rientro in servizio dopo il 30 aprile:

ART.37 –
RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.