Pensionamenti a favore di coloro che assistono figli gravemente disabili
PENSIONAMENTI A FAVORE DI COLORO CHE ASSITONO FIGLI GRAVEMENTE DISABILI
Decreto-legge 2011, n. 201, art. 24 comma 14, e-bis
L’art. 6, comma 2-septies, del decreto-legge 2011, n. 216, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (MILLEPROROGHE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2012, ha modificato l’art. 24, comma 14 del decreto-legge 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 241.
Nel testo del comma 14 è stata inserita la lettera e-bis) con la quale si stabilisce che hanno diritto al pensionamento i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.”
La condizione è quella di essere in congedo alla data del 31 ottobre 2011 e aver maturato, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dall’inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
Al riguardo, la circolare n. 35 del 14 marzo u.s. dell’INPS, al paragrafo 7.3.1 precisa che, per tale categoria di lavoratori, il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.
Dal momento che a tutt’oggi il Sistema SIDI non ha previsto le procedure e le funzioni per la presentazione della domanda di pensione on line per il caso specifico di cui trattasi, consigliamo la presentazione della domanda in formato cartaceo con espresso riferimento alla norma che origina il diritto a pensione.
Riportiamo l’articolo 24 comma 14 del decreto-legge 2011, n. 201 :
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.