Mobilità: chiarimenti

I docenti neo assunti possono presentare domanda di trasferimento interprovinciale se prestano assistenza a un genitore con grave disabilità (domiciliato in provincia diversa da quella di titolarità) e se sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 7 punto V e dall’art. 9 del CCNI sulla mobilità. In questi casi, infatti, pur se non viene riconosciuto il diritto a fruire della precedenza nel trasferimento, viene meno “il blocco” (triennale o quinquennale) alla mobilità interprovinciale. Ovviamente lo stesso docente potrà fruire del diritto alla precedenza in sede di mobilità annuale come previsto dallo stesso art. 7 punto V.
In questo senso si è espresso il MIUR nella nota di chiarimento prot 2218, allegata, concordata con le OO.SS. firmatarie del CCNI.
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