MOBILITA’ IRC: EMANATE LE DISPOSIZIONI
Sono state emanate le disposizioni sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2012/2013 (in corso di pubblicazione sulla rete Intranet e sul sito Internet del MIUR)
Pubblichiamo l’O.M. n. 26 del 3.4.2012, con le parti modificate rispetto all’a.s. precedente evidenziate in grassetto, e i relativi allegati.
Ricordiamo che gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento:
- in altre diocesi della medesima regione
- in altre diocesi di diversa regione
- o congiuntamente per entrambe.
Con riferimento alla mobilità professionale è possibile chiedere solo il passaggio al ruolo di diverso settore del medesimo insegnamento di religione cattolica, se in possesso:
- della relativa idoneità concorsuale
- e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata dall’ordinario diocesano competente per l’ordine e grado scolastico richiesto.
Gli insegnanti di religione cattolica non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento (diverso dalla religione cattolica).
Sottolineiamo, infine, che gli insegnanti di religione sono titolari in un organico regionale articolato per diocesi e sono utilizzati nelle singole scuole sulla base di un’intesa raggiunta tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’ordinario diocesano competente. L’assegnazione di sede è confermata di anno in anno se permangono le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni.
Ne deriva che per cambiare scuola nell’ambito della diocesi di titolarità gli interessati dovranno presentare la domanda in occasione del CCNI sulle utilizzazioni.
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