Docenti inidonei: la circolare applicativa
In data 3 novembre il MIUR ha trasmesso agli Uffici regionali la circolare contenente le disposizioni sul personale docente permanentemente inidoneo, in attuazione del D.L. 104/2013 come modificato in sede di conversione in legge. Insieme alla circolare (CM AOODGPER 13000) viene trasmesso il Decreto interministeriale che dovrà essere firmato anche dai Ministri della Funzione Pubblica e dell’Economia.
Le nostre richieste, ribadite in ogni sede di confronto, tese a salvaguardare i contratti di supplenza stipulati per la copertura dei posti ATA in previsione di una loro assegnazione ai docenti inidonei sono state accolte solo in parte, dando garanzie solo per le situazioni che verranno a determinarsi ex novo, non per quelle pregresse.
Per i docenti che saranno d’ora in poi dichiarati inidonei, infatti, l’eventuale transito sui ruoli ATA sarà disposto anche in corso d’anno, ma solo giuridicamente, garantendo pertanto le supplenze in atto, precedentemente conferite in base alla natura giuridica del posto.
Per quanto riguarda invece i passaggi ai ruoli ATA dei docenti già oggi dichiarati inidonei, questi dovranno prendere servizio già nel corrente anno scolastico nella sede scelta tra quelle oggi vacanti, su cui sono stati stipulati i contratti di supplenza “fino all’avente titolo”. Una scelta che ci vede in totale dissenso, anche perché in palese contrasto con le norme di legge che impongono (DL. 255/2001, art. 19) la natura solo giuridica, per la durata dell’anno scolastico in corso, alle assunzioni effettuate in data successiva al 31 agosto. Per questo continueremo a rivendicarne la modifica, con l’obiettivo di assicurare la continuità per tutti i contratti di supplenza oggi in corso, oltre allo sblocco delle assunzioni in ruolo già in ritardo di due anni.
Per comprendere come e in quali tempi si potranno gestire le situazioni in atto, occorre considerare tre diverse eventualità.
1. La prima riguarda i docenti inidonei che chiedano di transitare sui ruoli ATA, evitando di essere sottoposti a visita medica collegiale: per essi è prevista la presentazione di una domanda entro il 15 dicembre (mod_A), ma il loro effettivo transito potrà aver luogo solo dopo la conclusione dell’iter di perfezionamento del decreto interministeriale (oltre alla firma del Ministro dell’Istruzione: firma del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro dell’Economia, registrazione della Corte dei Conti).
2. La seconda riguarda coloro che non intendano essere sottoposti a visita medica, né transitare sui ruoli ATA, ma che vogliano attendere l’avvio di procedure di mobilità verso altri comparti: questi potranno chiedere, compilando un apposito modello (mod_B), di essere nel frattempo utilizzati in attività di supporto alla didattica.
3. La terza riguarda, infine, coloro che non compileranno né il modello A, né il modello B. Anche se non ci sono indicazioni esplicite, si può desumere che sarà l’Amministrazione a disporre, per essi, una visita medica collegiale, a seguito della quale potranno: – rientrare nel ruolo docente se non sarà confermata la inidoneità – richiedere il passaggio ATA entro 30 giorni dal referto – richiedere l’utilizzo in attività di supporto alla didattica in attesa della mobilità intercompartimentale.
In riferimento alla casistica sopra descritta, gli Uffici Regionali dovranno segnalare al MIUR le istanze pervenute, compilando un apposito modello (mod_C).
In chiusura della circolare, si invitano i Direttori Regionali a individuare il rappresentante dell’Amministrazione destinato a integrare le Commissioni mediche di verifica, come previsto dalla norma e come espressamente sollecitato da una nota del MEF_circolare_n._966 al riguardo. Si danno a tal fine indicazioni affinché sia designato a tale compito, se possibile, un dirigente tecnico o, in subordine, un dirigente scolastico, scegliendolo tra coloro che siano in possesso di una specializzazione sul sostegno o di titoli professionalizzanti in materia di disabilità. A conferma di quanto fossero fondate le perplessità che avevamo espresso su una disposizione di cui non riuscivamo a capire senso e finalità, la circolare si astiene dal pronunciarsi sul ruolo che tale figura deve svolgere nell’ambito della Commissione medica, lasciando a quest’ultima ogni valutazione e decisione al riguardo: un silenzio che si commenta da sé.