Docenti inidonei: chiarimenti
Pubblichiamo la nota prot. 13220 del 6 dicembre 2013 con la quale l’amministrazione fornisce ulteriori chiarimenti riguardo al personale docente inidoneo.
Nella nota, che risulta di difficile interpretazione a causa dei continui rimandi alle disposizioni di legge, si precisa in sostanza:
– che il personale docente già utilizzato in altri compiti che non chiede di transitare nei ruoli ATA rimane nell’attuale sede di servizio in attesa dell’individuazione delle modalità di attuazione della mobilità intercompartimentale;
- – che nell’eventualità (rara) di nuove situazioni di inidoneità alla funzione docente accertate entro il 31 dicembre 2013, al personale saranno applicate le medesime disposizioni previste per i docenti già inidonei (nota prot. 13000 del 3 dicembre u.s.); tale personale potrà, pertanto, chiedere con il Mod. B di essere utilizzato in altri compiti in attesa della mobilità intercompartimentale (con le modalità previste dal CCNI 25/6/2008), oppure potrà chiedere il passaggio nei ruoli ATA utilizzando il mod. A. Ovviamente in questi ultimi casi ulteriormente residuali, con molta probabilità, difficilmente potrà essere rispettato il termine del 15 dicembre previsto dalla CM 13000/2013 per le richieste di passaggio nei ruoli ATA.
Resta fermo che gli eventuali transiti nei profili ATA potranno essere disposti solo dopo la conclusione dell’iter di registrazione del Decreto Interministeriale applicativo dell’art. 15 della legge 128/2013.