Pensione: trattenimento in servizio

Pubblichiamo in allegato la Circolare n. 2 del 19 febbraio 2015 della Funzione Pubblica, in merito alle modalità applicative delle disposizioni dettate dall’art. 1 del Decreto legge n. 90/2014 che ha soppresso il trattenimento in servizio e ridefinito l’ambito della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO:
Il comma 3 bis dell’art. 1, del D.L.90/2014 aveva  fatti salvi fino al 31 agosto 2014 per il personale della scuola, i trattenimenti in servizio dati.
Pertanto, ad oggi, nessun dipendente “può trovarsi ancora in servizio in virtù del trattenimento eventualmente operato“.
RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO:
Il D.L. 90/2014, ha modificato il comma 11 dell’art. 72 del D.L. 112/2008 prevedendo che Con  decisione   motivata   con   riferimento   alle   esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati  e  senza  pregiudizio per   la   funzionale   erogazione   dei   servizi,   le    pubbliche amministrazioni  …… possono,  a  decorrere   dalla maturazione del requisito di anzianita’ contributiva per l’accesso al pensionamento, risolvere il rapporto di lavoro …. con un  preavviso  di  sei  mesi  e comunque non prima del raggiungimento di un’eta’ anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale  …..
Successivamente, la  legge di Stabilità 2015 ha previsto che le penalizzazioni non si applicano ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017
Pertanto,  l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi, a coloro:
· che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011 (normativa previgente) e che entro il 31 agosto 2015 raggiungono i 40 anni di anzianità contributiva
· che maturano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 agosto 2015 (riforma Fornero) con il conseguimento (senza alcun arrotondamento):
di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per le donne
di 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini
senza penalizzazioni per i dipendenti con età inferiore ai 62 anni
L’Amministrazione sarà comunque obbligata a procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi, nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti contributivi sopra descritti e che raggiungono il limite ordinamentale di 65 anni di età ivi compresi coloro che al 31. 12.2011 avevano maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva, necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia.