Dentro il decreto “semplifica Italia”: perplessità confermate
Dopo le numerose versioni “ufficiose” circolate prima e dopo le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle sedute del 27 gennaio e del 3 febbraio ultimi scorsi, sulla G.U. n. 33 del 9/2/2012 -Supplemento Ordinario n. 27- è stato pubblicato il Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, entrato in vigore il 10 febbraio 2010.
Nel rispetto del programma di interventi urgenti imposti dall’”attuale eccezionale situazione di crisi internazionale” annunciato al Parlamento dal Presidente del Consiglio Mario Monti Mario al momento dell’ insediamento del nuovo Governo, il Decreto “Semplificazioni” segue i due precedenti Decreti cosiddetti “Salva Italia” (D.-L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011) e “Cresci Italia”/ Liberalizzazioni ( D.-L. 1/2012, ancora in via di conversione).
Le disposizioni che riguardano direttamente la scuola sono contenute nel Titolo II (Disposizioni in materia di sviluppo), Sezione III (Disposizioni per l’istruzione), articoli da 50 a 53, dei quali vi forniamo una sintetica descrizione che conferma la fondatezza delle valutazioni politico-sindacali fin qui espresse dalla Segreteria Nazionale, in cui si stigmatizza l’eccessiva vaghezza dei contenuti e l’assenza di qualsiasi riferimento a parametri su cui dare sostanza ai ripetuti annunci di una stabilizzazione nella consistenza e nel tempo delle attuali dotazioni organiche.
Prima di entrare nel merito dei singoli articoli, riteniamo opportuno un richiamo all’art. 45 (Semplificazioni in materia di dati personali) che interviene nella “giungla” di oneri burocratici posti in capo anche alla scuola, in particolare cancellandoo l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS), pur confermando, tuttavia, le norme di sicurezza previste dal Dlgs 196/03. Pertanto tutti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni scolastiche, non sono più tenute ad adottarlo.
Ma veniamo agli articoli specificamente dedicati all’istruzione.
Art. 50 (Attuazione dell’autonomia ).
Prevede l’emanazione da parte del Ministro dell’Istruzione, d’intesa col ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, di Linee Guida per il conseguimento delle seguenti finalità:
potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche “anche” attraverso l’eventuale ridefinizione, in via sperimentale, di nuove modalità di trasferimento alle istituzioni stesse delle risorse, “nel rispetto della vigente normativa contabile”;
definizione di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa tecnica e ausiliaria, nonché alle esigenze di:
– sviluppo delle eccellenze;
– recupero, integrazione e sostegno dei diversamente abili;
– programmazione dei fabbisogni di personale.
Costituzione di reti territorialitra istituzioni scolastiche per la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
Definizione di un organico di reteper le finalità di cui alla lett. c) nonché per:
– l’integrazione degli alunni diversamente abili;
– la prevenzione dell’abbandono;
– il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo.
La costituzione dell’organico dell’autonomia e di quello di rete deve avvenire nei limiti dell’art. 64 (prima “manovra Tremonti”) e sulla base dei fabbisogni (di singola scuola, di rete e provinciali) con carattere di stabilità “per almeno un triennio”, anche per i posti di sostegno “…fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale”
Rispetto alla determinazione degli organici, il comma 2 richiama ossessivamente l’art. 64 del DL 112/08, nonché il vincolo contenuto nel comma 7 dell’art. 19 della legge 111/2011 (seconda manovra Tremonti) in base al quale a partire dall’anno scolastico 2012/2013 la consistenza delle dotazioni organiche del personale docente, educativo e ATA non deve superare quella dell’anno scolastico 2011/ 2012 (ultimo anno del piano triennale di riduzione degli organici)
Art. 51 (Potenziamento del sistema nazionale di valutazione).
In attesa dell’avvio di un sistema organico e integrato di valutazione delle scuole , secondo la riorganizzazione cosiddetta “a tre gambe”del sistema nazionale di valutazione (ex ANSAS, ora INDIRE; INVALSI; Corpo Ispettivo), all’INVALSI viene temporaneamente affidato anche il compito del coordinamento funzionale del Sistema Nazionale stesso. A tal fine l’Istituto, in via sperimentale, si avvale dell’Agenzia per la diffusione di tecnologie per l’innovazione (istituita con la Legge finanziaria del 2006 allo scopo di “…accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali”). La partecipazione alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti affidate all’ INVALSI viene definita “attività ordinaria d’istituto”, con l’evidente intento di risolvere per via legislativa la controversa questione degli obblighi che la somministrazione delle prove comporta per il personale scolastico.
Art. 52 (Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS).
Vengono previste apposite linee guida, la cui definizione è affidata al Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e con quello dell’Economia e d’intesa con la Conferenza delle Regioni, finalizzate a:
– coordinare, a livello territoriale, l’offerta formativa dei percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli triennali di competenza regionale;
– favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali(L. 40/07);
– promuovere percorsi in apprendistato
Analogamente si prevede di coordinare, a livello nazionale, l’offerta dei percorsi ITS, ponendo il limite di non più di un ITS in ogni regione per la medesima area tecnologica. Si prevede, altresì, la semplificazione degli organi di governo delle fondazioni, il tutto senza aggravio di spesa.
E’ senz’altro apprezzabile l’intento di definire linee guida di coordinamento che assicurino omogeneità dell’offerta formativa a livello territoriale e nazionale. Sarebbe auspicabile configurare le stesse in un’ottica di filiera che si snodi dall’istruzione secondaria a quella superiore post-secondaria. Appare però difficile realizzare il tutto senza investire nuove risorse.
Art. 53 (Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia)
Si prevede un Piano nazionale di edilizia scolastica con due precisi obiettivi: l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e la riduzione strutturale delle spese di funzionamento. Si individua nel CIPE il soggetto titolato ad approvare il Piano nazionale di edilizia scolastica, rispettando le competenze istituzionali di Stato Regioni.
Gli obiettivi del Piano, per cui si prevede il concorso di capitali pubblici e privati, attraverso lo strumento degli accordi di programma, sono specificati al comma 2 e riguardano:
– ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente
– messa in sicurezza degli edifici
– costruzione e completamento di nuovi edifici
– efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti
Tra gli interventi da avviare con prioritaria urgenza, la norma individua un Piano, affidato al CIPE, per la messa in sicurezza degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici, con un primo stanziamento di cento milioni di euro nel 2012; è prevista inoltre l’estensione al triennio 2012-2014, applicandole anche alle scuole primarie e dell’infanzia, delle opportunità di finanziamento di progetti da parte dell’INAIL.
Vengono semplificate (comma 6) le procedure per il vincolo di destinazione d’uso scolastico, legandolo automaticamente al collaudo dell’opera.
Si prevede l’adozione di norme quadro (comma 7) finalizzate a garantire indirizzi progettuali omogenei su tutto il territorio nazionale. Il comma 8 vincola le disposizioni attuative alle risorse disponibili a legislazione vigente.
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, gli enti proprietari di edifici adibiti a scuole, università ed enti di ricerca dovranno assumere misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili volte a contenere i consumi e a renderne più efficiente l’utilizzo.
L’obiettivo dichiarato nell’intestazione dell’art.53 è indubbiamente molto ambizioso. Modernizzare il patrimonio immobiliare scolastico presuppone certamente la costruzione di sinergie tra i soggetti istituzionali preposti, richiede che si favorisca l’azione congiunta pubblico – privato, si definiscano regole e modalità procedurali trasparenti ed efficaci, si creino condizioni di fattibilità reali, ma significa soprattutto pianificare rilevanti investimenti in un’ottica pluriennale. Un piano nazionale di edilizia scolastica da approvare in tre mesi è certamente un intento apprezzabile, ma è lecito dubitare che risulti sufficiente a sostenerlo un finanziamento in avvio di soli cento milioni di euro.
DECRETO SEMPLIFICAZIONI GU
TABELLA A