GRADUATORIE DI ISTITUTO: SOSTITUITE LE DISPOSIZIONI SULLE “FINESTRE” DELLA SECONDA FASCIA

Con il d.m. 326 – 2015 trasmesso con la nota  prot. 16479/2015, allegati, il MIUR ha sostituito il DM 248 del 4/5/2015 (vedi comunicato del 18 maggio u.s.) relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie di Istituto di seconda fascia (“FINESTRE”).

Ricordiamo che la procedura è rivolta agli aspiranti docenti supplenti che acquisiscono l’abilitazione entro il 1° febbraio e il 1° agosto di ciascun anno di vigenza del triennio di validità delle graduatorie di istituto.

Le modifiche apportate rispetto al decreto precedente riguardano:

  • – la possibilità di inserimento nell’elenco aggiuntivo della seconda fascia anche degli aspiranti della scuola secondaria di primo e secondo grado che non sono già inclusi nella terza fascia delle graduatorie di istituto (analogamente a quanto previsto per la scuola dell’infanzia e primaria)
  • – la valutazione dei titoli posseduti entro i termini che saranno previsti per la rispettiva finestra di inserimento (1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno).

Restano confermate:

  • la precedenza assoluta, in attesa di costituzione delle “finestre”, nell’attribuzione delle supplenze per quegli aspiranti che sono già inseriti nella terza fascia delle graduatorie. A tale fine dovrà essere presentata domanda tramite POLIS alla scuola polo.
  • Ribadiamo che questa possibilità è rivolta ai soli supplenti della scuola secondaria che con il titolo di studio hanno potuto chiedere l’inclusione in terza fascia entro il 23 giugno u.s.. Per l’infanzia e la primaria, infatti, non è stata costituita la terza fascia a seguito della coincidenza tra titolo di studio e abilitazione.
  • – la possibilità di presentare il titolo di specializzazione per il sostegno conseguito negli stessi termini del 1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno (senza alcun aggiornamento del punteggio).
  • – la possibilità di messa a disposizione, con criteri non precisati nel provvedimento, per l’assegnazione delle supplenze, in subordine rispetto allo scorrimento delle graduatorie di istituto, agli aspiranti in possesso di abilitazione e di specializzazione per il sostegno.

I termini per la presentazione delle domande saranno di volta in volta definiti con apposito decreto direttoriale