Part time, domande entro il 15 marzo
Come ogni anno, entro il 15 marzo, il personale docente, educativo ed Ata, ad eccezione dei Direttori dei Servizi Generali Amministrativi, può presentare l’istanza per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o per il rientro da tempo parziale a tempo pieno.
I singoli Ambiti Territoriali pubblicano specifici modelli utili ai fini della presentazione delle istanze di part-time, con l’annuale apposita comunicazione inviata alle istituzioni scolastiche.
Hanno titolo a chiedere detta trasformazione:
- i docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- il personale educativo;
- il personale a.t.a., con esclusione dei DSGA;
- il personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute.
Il contratto di part-time avrà decorrenza dal 1° settembre 2017. Il contratto dura, di norma, due anni scolastici.
Al termine del biennio, in assenza di diversa comunicazione da parte dell’interessato, il part-time si intende automaticamente prorogato di anno in anno. Scaduti i primi due anni, non è pertanto richiesta la presentazione di una nuova richiesta ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro in regime di part-time. Devono essere invece esplicitamente richiesti il ritorno al tempo pieno o eventuali modifiche del proprio part-time. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte sulla base di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione organica complessiva.
Il personale docente in part-time deve adempiere (così come, di seguito, indicato) alle attività di carattere individuale e collegiale:
– preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie, collegio dei docenti, attività di verifica iniziale e finale, informazione periodiche alle famiglie, svolgimento di scrutini ed esami, per un impegno di massima non superiore alle 40 ore annue(CCNL 2007 art. 29 comma 3 lettera a);
– partecipazione ad attività collegiali relative ai consigli di classe, interclasse, intersezione, per un impegno di massima non superiore alle 40 ore annue. (CCNL 2007 art. 29 comma 3 lettera b).
Normativa di riferimento:
art. 6 del decreto-legge 28.3.1997, n. 79, convertito dalla legge 28.5.1997, n. 140
O.M. n. 446 del 22.7.1997 (trasmessa dalla C.M. n. 449 del 23.7.1997)
O.M. n. 55 del 13.2.1998 (trasmessa dalla C.M. n. 62 del 18.2.1998) di integrazione della predetta O.M. 446/97 nota prot. n. 1584 del 29.7.2005
Dlgs 15 giugno 2015, n. 81
CCNL 29.11.2007:art. 39 (personale docente) e art. 58 (personale ATA)
art. 73 del d.l. n. 112/2008 e art. 16 della l. n. 183/2010.
circolare n. 9 del 30.6.2011 del Dipartimento Funzione Pubblica