Docenti di ruolo ammessi ai concorsi: la sentenza integrale della Consulta

La Corte Costituzionale con sentenza n. 251/2017, depositata in cancellaria il 6 dicembre 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 110 ultimo periodo della legge 107/2015 che prevede che “ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”, illegittimità da noi sempre sostenuta in occasione del contenzioso promosso davanti al TAR del Lazio.

La Corte ha valutato l’esclusione in esame non può essere ravvisata nella finalità di assorbimento del precariato, a suo avviso adeguatamente perseguito dal piano straordinario di assunzioni di cui ai commi da 95 a 105 della legge 107 secondo i quali ” è escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i i quali vi è iscritto o in cui è assunto”.

 

La Corte Costituzionale, inoltre, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 110 della legge 107/2015, dichiara in via consequenziale, anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, terzo comma, ultimo periodo del Dlgs 59/2017 che richiede ancora una volta, per la partecipazione alla prossima procedura concorsuale, “l’ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali”.

 

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