Ricostruzioni di carriera, ricorso per il riconoscimento degli anni eccedenti

***Avviso per gli iscritti interessati al ricorso per il riconoscimento dell’intero servizio pre ruolo nella ricostruzione di carriera, fino ad oggi riconosciuto solo in parte (4 anni e 2/3 per la parte eccedente il 4 anno, su anno di 180 giorni per i docenti, e 4 anni e 1/3 per la parte eccedente il 4 anno per gli ata)***

La  Suprema Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla materia della ricostruzione di carriera del personale della scuola pubblica stabilendo il principio in base al quale l’anzianità di servizio non è soggetta a prescrizione, tranne le differenze retributive che sono prescritte dopo 5 anni.

Per questo l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata dal Giudice del Lavoro attraverso ricorso.

Tale principio è applicabile sia al personale docente che al personale ATA.

Personale ATA

La Cassazione intervenendo sulle ricostruzioni di carriera ha disposto che l’anzianità maturata prima del ruolo deve essere interamente valutata al momento della ricostruzione della carriera senza l’applicazione  della decurtazione di 1/3 per gli anni successivi al quarto.

Personale docente

A tale personale l’anno scolastico viene ritenuto valido ai fini della ricostruzione di carriera alla maturazione di 180 giorni di servizio.

Caso per caso  ai fini dell’applicazione della sentenza, è sempre necessario verificare la convenienza tra l’applicazione dell’articolo 485 del Dlgs.297/94 (4 anni e 2/3 per la parte eccedente al 4 anno su anno di 180 giorni) e il calcolo effettivo dell’anzianità maturata.

La sentenza 2232/2020 prevedendo l’imprescrittibilità dell’anzianità di servizio ampia il numero degli aventi diritto al ricalcolo della ricostruzione di carriera.

Infine ricordiamo che gli effetti degli eventuali ricalcoli delle ricostruzioni di carriera per il personale scolastico riguardano i seguenti benefici:

1. differenze retributive che rimangono prescritte sino agli ultimi cinque anni

2. contributi non previdenziali che in seguito a lettera di messa in mora anche all’Inps possono essere recuperati sino a 10 anni retroattivamente

3. differenze nel Tfs o Tfr a seconda dell’anno di assunzione

4. incidenza sulla prestazione pensionistica.

Gli eventuali interessati, al fine di vedersi riconoscere i benefici di cui trattasi, dovranno rivolgersi al Giudice del lavoro competente per territorio.

Al fine di garantire il pieno riconoscimento delle differenze retributive, prescritte dopo 5 anni, è necessario inviare al Ministero dell’Istruzione apposito atto di diffida, interruttivo della prescrizione stessa.

Il nostro ufficio legale predisporrà i relativi ricorsi per i nostri iscritti.

Per ulteriori informazioni e per la compilazione dell’atto di diffida, su appuntamento, si può contattare la Cisl Scuola di Caserta nelle nostre sedi provinciali e periferiche :

Caserta, 3356213885 – 3498570997  (V.Brancaccio – Rosaria Manco)

 Aversa,  3920384308 (Paolo Della Volpe)

 Mondragone, 3207683824 (Rossana Cursio)

 Piedimonte Matese,3490582285 (Luigi della Corte)

 San Felice a Cancello, 3920618340 (Angelo Parente).