IRC: siglate due nuove intese tra CEI e MIUR
Lo scorso 28 giugno sono state siglate due intese dal presidente della CEI (la Conferenza Episcopale Italiana), card. Angelo Bagnasco e dal Ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo.
Con la prima intesa CEI e MIUR – tenendo conto “del nuovo assetto dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nonché dei percorsi di istruzione e formazione professionale” – hanno sottoscritto le nuove indicazioni per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo, “differenziandole in modo tale da rispecchiare al meglio il carattere e l’impostazione culturale di ciascuna tipologia di scuola e del particolare ordinamento dell’istruzione e formazione professionale”.
La seconda intesa, invece, modifica il punto 4 di quella già siglata il 14.12.1985, in particolare per quanto riguarda la ridefinizione del profilo professionale dei futuri insegnanti di religione, ivi compresi i nuovi titoli di accesso.
L’insegnamento della religione non sarà più impartito – a partire dal 2017 – da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano, ma sarà concesso solo a coloro che possiedano i requisiti e la qualifica considerati necessari ovvero titoli accademici riconosciuti sull’intero territorio.
Nelle scuole dell’infanzia e primaria l’insegnamento della religione cattolica può essere svolto, oggi, da insegnanti ordinari dell’istituzione scolastica con la frequenza nel proprio corso degli studi secondari superiori dell’insegnamento della religione cattolica o comunque riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano medesimo.
A seguito della nuova intesa l’insegnamento potrà essere svolto unicamente da chi abbia conseguito un apposito master universitario di secondo livello in scienze religiose.
Ai futuri insegnanti di religione dei cicli scolastici successivi al primo, invece, sarà richiesto il possesso di un baccalaureato, di una licenza, di un dottorato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche (tutti diplomi che dovranno essere conferiti da una facoltà approvata dalla Santa Sede) ovvero un diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano con l’integrazione di un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.