Applicazione Legge 147/2013-Assegno ad personam

Abbiamo segnalato al Miur che alcune Ragionerie Territoriali hanno invitato le scuole a dare attuazione all’art. 1 comma 458 della legge 147/2013 ( legge di stabilità per il 2014) il quale, nell’abrogare l’art.202 del DPR 3 del 1957 ha previsto altresì l’abrogazione dei commi 57 e 58 dell’art.3 della Legge 537 1993.
Le norme abrogate disciplinavano l’assegno ad personam nei casi di passaggio di carriera presso la stessa ovvero presso altra amministrazione, disponendo che , al personale con stipendio superiore a quella spettante nella nuova posizione, venisse attribuito un assegno pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra lo stipendio in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.
La nuova norma introdotta con la legge di stabilità 2014 dispone ora l’abrogazione dell’assegno ad personam e la corresponsione di un trattamento economico pari a quello attribuito al collega di pari anzianità nella nuova carriera.
A nostro avviso la nuova disciplina non trova applicazione per il personale della scuola a cui sia attribuito un assegno ad personam in quanto tale circostanza non era disciplinata dalle norme abrogate, bensì da norme specifiche ( vedi ad esempio il caso del personale docente inidoneo che è transitato sui ruoli ATA, il personale che all’atto del passaggio di ruolo beneficia temporaneamente dell’assegno ad personam ).
Il Miur , raccogliendo la nostra segnalazione e condividendone le motivazioni,  ha inviato alla Ragioneria Generale dello Stato una richiesta di chiarimenti .
Riteniamo pertanto che le scuole possano, in attesa delle precisazioni ministeriali , soprassedere  alle richieste delle Ragionerie Territoriali.
Vi aggiorneremo sugli sviluppi della questione.